L.R.
19 GIUGNO 2002, N. 11
"Istituzione
delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.)".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 3 luglio 2002, n. 29
ARTICOLO
1
(Oggetto)
1.
La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti
nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell'articolo 93
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
dell'articolo 50, comma 1, lettera q) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.
ARTICOLO
2
(Istituzione
delle A.T.E.R.)
1.
Sono istituite le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito
denominate A.T.E.R., mediante trasformazione degli Istituti per l'edilizia
residenziale pubblica delle province di Perugia e di Terni (I.E.R.P.), già
istituiti dalla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2.
Le A.T.E.R. sono enti pubblici economici, strumentali della Regione, dotati di personalità
giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. Rappresentano
gli strumenti attraverso cui la Regione risponde alle esigenze abitative dei
nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche e sociali disagiate.
3.
Le A.T.E.R. espletano la propria attività nell'ambito territoriale di ciascuna
provincia.
ARTICOLO
3
(Statuto)
1.
Le A.T.E.R. sono dotate di uno statuto che ne disciplina il funzionamento,
adottato dal Consiglio di amministrazione.
2.
Lo Statuto e le sue successive modificazioni e integrazioni sono approvati
dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'invio che deve avvenire entro
quindici giorni dalla adozione.
ARTICOLO
4
(Attività
e funzioni delle Aziende)
1.
Le A.T.E.R. subentrano, nell'ambito territoriale di loro competenza, in tutte
le funzioni attribuite agli I.E.R.P. e provvedono, secondo gli indirizzi della
Giunta regionale:
a)
alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale interamente
finanziati da contributi pubblici, da destinare alla locazione a canone sociale
alle fasce sociali più deboli, mediante il recupero, l'acquisto e la nuova
costruzione di edifici o complessi edilizi;
b)
alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale, da destinare alla
locazione a canone controllato, eventualmente assistiti da agevolazioni
pubbliche, alla stessa stregua degli altri operatori privati, mediante il
recupero, l'acquisto e la nuova costruzione di edifici o complessi edilizi;
c)
alla progettazione con propria struttura e alla realizzazione di interventi
edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati dalla Regione, da
enti locali e altri enti pubblici;
d)
alla gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1996,
n. 33, del patrimonio abitativo di proprietà degli enti locali, mediante
specifiche convenzioni;
e)
alla erogazione di servizi di assistenza tecnica ed amministrativa retribuita
agli enti locali ed enti pubblici, per lo svolgimento dell'attività e per la
gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta
realizzazione e gestione;
f)
alla gestione ed alienazione del patrimonio di proprietà, sulla base della
apposita normativa regionale e delle direttive della Giunta regionale;
g)
alla partecipazione, quale soggetto promotore e/o attuatore, alle iniziative
riguardanti i piani di riqualificazione urbana comunque denominati;
h)
alla esecuzione di interventi e programmi di contenuto innovativo con
particolare riguardo alle tecniche costruttive;
i)
all'espletamento dei compiti e delle funzioni loro affidati dalla Regione e
dagli enti locali territoriali.
ARTICOLO
5
(Organi
delle Aziende)
1.
Sono organi dell' A.T.E.R.:
a)
il Consiglio di amministrazione;
b)
il Presidente.
ARTICOLO
6
(Consiglio
di amministrazione)
1.
Il Consiglio di amministrazione di ciascuna A.T.E.R. è composto da cinque
membri di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale, dei
quali:
a)
tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dalla Giunta
regionale, con le modalità previste dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
un componente nominato dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia;
c)
un componente nominato dalla Sezione regionale dell'Associazione nazionale
comuni d'Italia (ANCI).
2.
Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale e resta in carica per tutta la durata della legislatura.
3.
La disciplina del funzionamento del Consiglio di amministrazione è demandata
allo Statuto.
4.
Il Consiglio di amministrazione:
a)
adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche e i regolamenti;
b)
provvede alla nomina ed alla eventuale revoca del Direttore, determinandone il compenso,
ai sensi del comma 5, dell'articolo 8;
c)
stabilisce le linee di indirizzo generale dell' A.T.E.R., fissa gli obiettivi
annuali e pluriennali in armonia con la programmazione regionale ed approva il
bilancio di previsione e il conto consuntivo di ogni esercizio;
d)
disciplina la struttura organizzativa e approva la dotazione organica
dell'azienda, nonché le eventuali modifiche;
e)
delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito;
f)
esercita, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore e ai dirigenti, tutte
le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia
residenziale e di gestione aziendale, secondo i contenuti dello Statuto;
g)
approva i piani di intervento sulla base della programmazione regionale in
materia di ERP.
ARTICOLO
7
(Presidente)
1.
Il Presidente, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera a), svolge le seguenti funzioni:
a)
ha la rappresentanza legale dell' A.T.E.R.;
b)
convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
c)
vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d)
sovraintende al buon funzionamento dell' A.T.E.R.;
e)
esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione;
f)
adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, le
variazioni al bilancio, le modifiche alla dotazione organica e gli altri atti
diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 6.
2.
In caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente le funzioni sono
esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.
3.
Ogni altra prerogativa relativa del Presidente è disciplinata dallo Statuto.
ARTICOLO
8
(Direttore)
1.
Il Direttore dell' A.T.E.R. è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è
scelto tra dirigenti pubblici o privati che abbiano svolto la propria attività
dirigenziale per almeno cinque anni, in possesso del diploma di laurea, dotati
di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere.
2.
Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto
privato, decorre dalla data di nomina ed ha termine alla scadenza del Consiglio
di amministrazione.
3.
L'incarico è rinnovabile ed è incompatibile con ogni altra attività
professionale, commerciale, imprenditoriale o con l'incarico di amministratore
di altri organismi.
4.
L'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del
Consiglio di amministrazione.
5.
Il trattamento economico del Direttore è stabilito in misura non superiore
all'ottanta per cento di quello previsto per i direttori della Regione.
6.
Competono al Direttore tutte le funzioni di gestione dell'Azienda, compresa
l'adozione degli atti gestionali a rilevanza esterna. In particolare il
Direttore:
a)
dirige il personale;
b)
esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
c)
formula proposte al Consiglio di amministrazione sulle funzioni di competenza
del Consiglio stesso;
d)
sottopone al Consiglio di amministrazione i piani attuativi di intervento, il
bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo;
e)
approva i progetti preliminari e i capitolati;
f)
decide in ordine alle misure disciplinari;
g)
presiede le commissioni di gara;
h)
stipula i contratti o individua il suo delegato competente alla stipula;
i)
provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale
funzionamento dell'Azienda, nei casi e nei limiti previsti dallo Statuto;
l)
firma gli ordinativi di incasso e di pagamento, salve le competenze attribuite
agli altri dirigenti;
m)
vigila sulla regolare trasmissione degli atti del Consiglio di amministrazione
da sottoporre al controllo della Giunta regionale;
n)
esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto, dai
regolamenti e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di
gestione, anche delegando gli altri dirigenti, non riservati agli altri organi
dell' A.T.E.R..
7.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore sono svolte da un
sostituto designato dal medesimo tra i dirigenti dell'ente.
8.
Lo Statuto può prevedere che le funzioni del Direttore siano considerate
aggiuntive rispetto a quelle attinenti alla direzione apicale di una delle
unità organizzative dell'Azienda.
ARTICOLO
9
(Collegio
sindacale)
1.
Presso le A.T.E.R. è istituito un Collegio sindacale composto da tre membri
iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal Consiglio regionale,
ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni
e integrazioni, di cui uno con funzioni di presidente.
2.
Il Collegio sindacale resta in carica per la durata della legislatura.
3.
Il Collegio sindacale esercita funzioni
di controllo generale in conformità al codice civile ed in particolare verifica
l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Consiglio di
Amministrazione.
4.
Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'
A.T.E.R., ha l'obbligo di riferirne immediatamente ai Presidenti della Giunta e
del Consiglio regionale.
ARTICOLO
10
(Commissione
tecnica)
1.
È istituita una Commissione tecnica consultiva con la funzione di supportare
l'attività delle due Aziende:
a)
nella ricerca e nella sperimentazione di soluzioni tipologiche e tecnologiche
alternative ed innovative;
b)
nello sviluppo di programmi integrati ed urbani complessi;
c)
nella programmazione della manutenzione del patrimonio edilizio.
2.
La Commissione tecnica è composta dai seguenti membri:
a)
due rappresentanti, uno per ciascuna, delle strutture tecniche delle A.T.E.R.,
preposte alle progettazioni;
b)
un rappresentante della Direzione regionale competente in materia di edilizia
residenziale;
c)
due esperti nel settore dell'edilizia residenziale, nominati dalla Giunta
regionale;
d)
due esperti nominati, uno per ciascuno, dai direttori delle A.T.E.R..
3.
La Commissione è integrata di volta in volta da un rappresentante tecnico del
Comune ove ha sede l'intervento oggetto della seduta.
4.
Il rappresentante di cui alla lettera b) del comma 2 presiede la Commissione
tecnica, mentre le funzioni di segreteria vengono svolte dal personale delle
A.T.E.R..
5.
Le modalità di funzionamento della Commissione tecnica vengono fissate in un
regolamento deliberato d'intesa tra le A.T.E.R..
6.
Ai membri di cui alle lettere c) e d) del
comma 2 della Commissione tecnica spetta un gettone di presenza
omnicomprensivo, a carico di ciascuna Azienda, nella misura determinata
d'intesa tra le due A.T.E.R..
7.
La Commissione esprime, su richiesta delle A.T.E.R., pareri preventivi sui
progetti di nuove costruzioni e su quelli attinenti al restauro, al risanamento
conservativo e alla ristrutturazione del patrimonio esistente.
8.
La Regione può avvalersi, per specifici progetti e/o programmi, della attività
di consulenza della Commissione tecnica, con le stesse modalità previste dal
regolamento di cui al comma 5, nel qual caso i compensi sono a carico della
Regione stessa.
9.
La Commissione tecnica resta in carica per tutta la durata del mandato dei
Consigli di amministrazione delle A.T.E.R..
ARTICOLO
11
(Personale)
1.
Ciascuna A.T.E.R. dispone di personale proprio, nei limiti della dotazione
organica stabilita ai sensi del comma 6 e delle disponibilità finanziarie.
2.
Il personale dipendente degli I.E.R.P., in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, è trasferito all' A.T.E.R..
Ad
esso è assicurata la continuità del rapporto di lavoro e garantito un
trattamento globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto al momento
della trasformazione dell'ente.
3.
Il rapporto di lavoro del personale delle A.T.E.R. è regolato dalla contrattazione
collettiva e individuale stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro
FEDERCASA.
4.
Le A.T.E.R. mantengono l'iscrizione all'INPDAP.
5.
Un apposito regolamento stabilisce le modalità di reclutamento del personale
dirigente e non dirigente, le attribuzioni e le responsabilità.
6.
Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto le A.T.E.R. approvano la
dotazione organica del personale.
ARTICOLO
12
(Compensi)
1.
Al presidente di ciascuna A.T.E.R. è corrisposta una indennità mensile di
carica in misura pari al trenta per cento dell'indennità mensile lorda dei
consiglieri regionali.
2.
Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità
mensile di carica in misura pari all'otto per cento dell'indennità mensile
lorda dei consiglieri regionali.
3.
Al Presidente ed agli altri componenti il Collegio dei sindaci spetta un
compenso annuo pari al trenta per cento di quello attribuito ai corrispondenti
membri del Collegio dei revisori della Provincia in cui l' A.T.E.R. ha sede.
ARTICOLO
13
(Vigilanza
e controlli)
1.
Le A.T.E.R. sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, al fine di
verificare l'efficienza, la produttività e il raggiungimento delle finalità
istituzionali. In caso di impossibilità di funzionamento, di gravi irregolarità
e di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, ovvero nel caso
di rilevanti perdite derivanti dalla gestione dell'Azienda, accertate
dall'organo di vigilanza, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto
con decreto del Presidente della Regione, il quale nomina un Commissario
straordinario per la gestione provvisoria.
2.
La Giunta regionale esercita il controllo sui seguenti atti:
a)
il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b)
le modifiche statutarie;
c)
i regolamenti di cui agli articoli 11, comma 5 e 14 comma 2.
3.
La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare la regolarità della
gestione anche in relazione ad atti non soggetti a controllo. A tal fine le
aziende sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione
tutti i documenti per lo svolgimento della funzione.
ARTICOLO
14
(Finanza
e contabilità)
1.
L'esercizio finanziario delle Aziende coincide con l'anno solare.
2.
Le Aziende si dotano di un regolamento contabile, sulla base di uno schema tipo
deliberato dalla Giunta regionale, ispirato ai principi della contabilità
economico-patrimoniale e a quelli della disciplina dei contratti di evidenza
pubblica.
ARTICOLO
15
(Fonti
di finanziamento)
1.
Le A.T.E.R. provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
a)
i finanziamenti assegnati dalla Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e
dagli enti locali;
b)
i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione;
c)
i proventi derivanti dall'attività tecnica, anche per conto di altri enti;
d)
i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
e)
i fondi provenienti dall'assunzione di mutui o da qualsiasi altra forma di
accesso al credito;
f)
le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
g)
tutte le ulteriori entrate derivanti dall'attività imprenditoriale.
2.
Le A.T.E.R. trasmettono annualmente
alla Giunta e al Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta e sugli
obiettivi conseguiti con riferimento alle fonti di finanziamento utilizzate.
ARTICOLO
16
(Osservatorio della condizione abitativa)
1.
La Direzione regionale alle Politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture,
ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, assicura la
funzione di Osservatorio della condizione abitativa, con il compito di
monitorare:
a)
il livello del fabbisogno abitativo, anche in relazione alla popolazione
regionale, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie
sociali più deboli, quali anziani, portatori di handicap e immigrati;
b)
l'utenza del patrimonio abitativo pubblico od assistito da contributi pubblici;
c)
la consistenza del patrimonio abitativo pubblico ed il suo grado di efficienza;
d)
la redditività di tale patrimonio;
e)
l'efficacia delle iniziative intraprese, utilizzando tutte le opportunità
offerte dalla vigente normativa;
f)
l'andamento del mercato immobiliare, attivando collaborazioni con le
associazioni degli operatori.
2.
La struttura con compiti di Osservatorio regionale si raccorda con
l'Osservatorio nazionale, fornendo a questo i dati di sintesi della situazione
in Umbria e fruendo degli analoghi dati regionali e/o nazionali per operare raffronti
ed elaborazioni statistiche.
3.
Le A.T.E.R., concorrono secondo le direttive della Giunta regionale, alla
formazione e implementazione dell'Osservatorio della condizione abitativa,
fornendo i dati riguardanti il patrimonio immobiliare, l'utenza nonché i
relativi aspetti finanziari.
4.
Le A.T.E.R. possono accedere alla banca dati dell'Osservatorio, al fine di
acquisire informazioni di carattere generale che hanno interesse per l'attività
dell'Azienda.
ARTICOLO
17
(Norma
finanziaria)
1.
Per gli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, l'entità della spesa è
determinata per gli anni 2002 e successivi con la legge finanziaria regionale,
ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di
contabilità.
ARTICOLO
18
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le leggi
regionali 2 maggio 1983, n. 12, 6 luglio 1984, n. 31 e 22 aprile 1997, n. 16.
2.
Le norme regionali che menzionano gli I.E.R.P. vanno riferite alle A.T.E.R..
ARTICOLO
19
(Norme
transitorie)
1.
Le norme abrogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 continuano ad
applicarsi fino alla costituzione del primo Consiglio di amministrazione delle
A.T.E.R..
2.
Fino alla data di cui al comma 1 gli I.E.R.P. sono amministrati dai Commissari straordinari
nominati con D.P.G.R. n. 92 dell'8 maggio 2001.
ARTICOLO
20
(Successione)
1.
Le A.T.E.R. subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli I.E.R.P. e
nella titolarità del rispettivo patrimonio.
2.
I Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 19 curano anche le
operazioni preordinate al trasferimento dei rapporti attivi e passivi e del
patrimonio degli I.E.R.P. alle A.T.E.R..
3.
I procedimenti amministrativi pendenti alla data di costituzione del primo
Consiglio di amministrazione delle A.T.E.R. sono portati a compimento dalle
Aziende stesse.
ARTICOLO
21
(Norma
di prima applicazione)
1.
In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli di
amministrazione delle A.T.E.R. adottano gli Statuti entro sessanta giorni dalla
loro nomina e approvano la dotazione organica del personale entro sei mesi
dall'approvazione dello Statuto da parte della Giunta regionale.