L.R. 19 GIUGNO 2002, N. 11

 

"Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.)".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 3 luglio 2002, n. 29

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Oggetto)

 

1. La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 50, comma 1, lettera q) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

 

 

ARTICOLO 2

 

(Istituzione delle A.T.E.R.)

 

1. Sono istituite le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate A.T.E.R., mediante trasformazione degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica delle province di Perugia e di Terni (I.E.R.P.), già istituiti dalla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Le A.T.E.R. sono enti pubblici economici, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. Rappresentano gli strumenti attraverso cui la Regione risponde alle esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche e sociali disagiate.

 

3. Le A.T.E.R. espletano la propria attività nell'ambito territoriale di ciascuna provincia.

 

 

ARTICOLO 3

 

(Statuto)

 

1. Le A.T.E.R. sono dotate di uno statuto che ne disciplina il funzionamento, adottato dal Consiglio di amministrazione.

 

2. Lo Statuto e le sue successive modificazioni e integrazioni sono approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'invio che deve avvenire entro quindici giorni dalla adozione.

 

 

ARTICOLO 4

 

(Attività e funzioni delle Aziende)

 

1. Le A.T.E.R. subentrano, nell'ambito territoriale di loro competenza, in tutte le funzioni attribuite agli I.E.R.P. e provvedono, secondo gli indirizzi della Giunta regionale:

 

a) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale interamente finanziati da contributi pubblici, da destinare alla locazione a canone sociale alle fasce sociali più deboli, mediante il recupero, l'acquisto e la nuova costruzione di edifici o complessi edilizi;

 

b) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale, da destinare alla locazione a canone controllato, eventualmente assistiti da agevolazioni pubbliche, alla stessa stregua degli altri operatori privati, mediante il recupero, l'acquisto e la nuova costruzione di edifici o complessi edilizi;

 

c) alla progettazione con propria struttura e alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati dalla Regione, da enti locali e altri enti pubblici;

 

d) alla gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33, del patrimonio abitativo di proprietà degli enti locali, mediante specifiche convenzioni;

 

e) alla erogazione di servizi di assistenza tecnica ed amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici, per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;

 

f) alla gestione ed alienazione del patrimonio di proprietà, sulla base della apposita normativa regionale e delle direttive della Giunta regionale;

 

g) alla partecipazione, quale soggetto promotore e/o attuatore, alle iniziative riguardanti i piani di riqualificazione urbana comunque denominati;

 

h) alla esecuzione di interventi e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive;

 

i) all'espletamento dei compiti e delle funzioni loro affidati dalla Regione e dagli enti locali territoriali.

 

 

ARTICOLO 5

 

(Organi delle Aziende)

 

1. Sono organi dell' A.T.E.R.:

 

a) il Consiglio di amministrazione;

 

b) il Presidente.

 

 

ARTICOLO 6

 

(Consiglio di amministrazione)

 

1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna A.T.E.R. è composto da cinque membri di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale, dei quali:

 

a) tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dalla Giunta regionale, con le modalità previste dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

b) un componente nominato dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia;

 

c) un componente nominato dalla Sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI).

 

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per tutta la durata della legislatura.

 

3. La disciplina del funzionamento del Consiglio di amministrazione è demandata allo Statuto.

 

4. Il Consiglio di amministrazione:

 

a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche e i regolamenti;

 

b) provvede alla nomina ed alla eventuale revoca del Direttore, determinandone il compenso, ai sensi del comma 5, dell'articolo 8;

 

c) stabilisce le linee di indirizzo generale dell' A.T.E.R., fissa gli obiettivi annuali e pluriennali in armonia con la programmazione regionale ed approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ogni esercizio;

 

d) disciplina la struttura organizzativa e approva la dotazione organica dell'azienda, nonché le eventuali modifiche;

 

e) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito;

 

f) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore e ai dirigenti, tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale, secondo i contenuti dello Statuto;

 

g) approva i piani di intervento sulla base della programmazione regionale in materia di ERP.

 

 

ARTICOLO 7

 

(Presidente)

 

1. Il Presidente, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), svolge le seguenti funzioni:

 

a) ha la rappresentanza legale dell' A.T.E.R.;

 

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

 

c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

 

d) sovraintende al buon funzionamento dell' A.T.E.R.;

 

e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione;

 

f) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, le variazioni al bilancio, le modifiche alla dotazione organica e gli altri atti diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 6.

 

2. In caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

 

3. Ogni altra prerogativa relativa del Presidente è disciplinata dallo Statuto.

 

 

ARTICOLO 8

 

(Direttore)

 

1. Il Direttore dell' A.T.E.R. è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati che abbiano svolto la propria attività dirigenziale per almeno cinque anni, in possesso del diploma di laurea, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere.

 

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato, decorre dalla data di nomina ed ha termine alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

 

3. L'incarico è rinnovabile ed è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale, imprenditoriale o con l'incarico di amministratore di altri organismi.

 

4. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Consiglio di amministrazione.

 

5. Il trattamento economico del Direttore è stabilito in misura non superiore all'ottanta per cento di quello previsto per i direttori della Regione.

 

6. Competono al Direttore tutte le funzioni di gestione dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti gestionali a rilevanza esterna. In particolare il Direttore:

 

a) dirige il personale;

 

b) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

 

c) formula proposte al Consiglio di amministrazione sulle funzioni di competenza del Consiglio stesso;

 

d) sottopone al Consiglio di amministrazione i piani attuativi di intervento, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo;

 

e) approva i progetti preliminari e i capitolati;

 

f) decide in ordine alle misure disciplinari;

 

g) presiede le commissioni di gara;

 

h) stipula i contratti o individua il suo delegato competente alla stipula;

 

i) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento dell'Azienda, nei casi e nei limiti previsti dallo Statuto;

 

l) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento, salve le competenze attribuite agli altri dirigenti;

 

m) vigila sulla regolare trasmissione degli atti del Consiglio di amministrazione da sottoporre al controllo della Giunta regionale;

 

n) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione, anche delegando gli altri dirigenti, non riservati agli altri organi dell' A.T.E.R..

 

7. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore sono svolte da un sostituto designato dal medesimo tra i dirigenti dell'ente.

 

8. Lo Statuto può prevedere che le funzioni del Direttore siano considerate aggiuntive rispetto a quelle attinenti alla direzione apicale di una delle unità organizzative dell'Azienda.

 

 

ARTICOLO 9

 

(Collegio sindacale)

 

1. Presso le A.T.E.R. è istituito un Collegio sindacale composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, di cui uno con funzioni di presidente.

 

2. Il Collegio sindacale resta in carica per la durata della legislatura.

 

3. Il Collegio sindacale  esercita funzioni di controllo generale in conformità al codice civile ed in particolare verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

 

4. Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' A.T.E.R., ha l'obbligo di riferirne immediatamente ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale.

 

 

ARTICOLO 10

 

(Commissione tecnica)

 

1. È istituita una Commissione tecnica consultiva con la funzione di supportare l'attività delle due Aziende:

 

a) nella ricerca e nella sperimentazione di soluzioni tipologiche e tecnologiche alternative ed innovative;

 

b) nello sviluppo di programmi integrati ed urbani complessi;

 

c) nella programmazione della manutenzione del patrimonio edilizio.

 

2. La Commissione tecnica è composta dai seguenti membri:

 

a) due rappresentanti, uno per ciascuna, delle strutture tecniche delle A.T.E.R., preposte alle progettazioni;

 

b) un rappresentante della Direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale;

 

c) due esperti nel settore dell'edilizia residenziale, nominati dalla Giunta regionale;

 

d) due esperti nominati, uno per ciascuno, dai direttori delle A.T.E.R..

 

3. La Commissione è integrata di volta in volta da un rappresentante tecnico del Comune ove ha sede l'intervento oggetto della seduta.

 

4. Il rappresentante di cui alla lettera b) del comma 2 presiede la Commissione tecnica, mentre le funzioni di segreteria vengono svolte dal personale delle A.T.E.R..

 

5. Le modalità di funzionamento della Commissione tecnica vengono fissate in un regolamento deliberato d'intesa tra le A.T.E.R..

 

6. Ai membri di cui alle lettere c) e d) del  comma 2 della Commissione tecnica spetta un gettone di presenza omnicomprensivo, a carico di ciascuna Azienda, nella misura determinata d'intesa tra le due A.T.E.R..

 

7. La Commissione esprime, su richiesta delle A.T.E.R., pareri preventivi sui progetti di nuove costruzioni e su quelli attinenti al restauro, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione del patrimonio esistente.

 

8. La Regione può avvalersi, per specifici progetti e/o programmi, della attività di consulenza della Commissione tecnica, con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al comma 5, nel qual caso i compensi sono a carico della Regione stessa.

 

9. La Commissione tecnica resta in carica per tutta la durata del mandato dei Consigli di amministrazione delle A.T.E.R..

 

 

ARTICOLO 11

 

(Personale)

 

1. Ciascuna A.T.E.R. dispone di personale proprio, nei limiti della dotazione organica stabilita ai sensi del comma 6 e delle disponibilità finanziarie.

 

2. Il personale dipendente degli I.E.R.P., in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito all' A.T.E.R..

Ad esso è assicurata la continuità del rapporto di lavoro e garantito un trattamento globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto al momento della trasformazione dell'ente.

 

3. Il rapporto di lavoro del personale delle A.T.E.R. è regolato dalla contrattazione collettiva e individuale stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro FEDERCASA.

 

4. Le A.T.E.R. mantengono l'iscrizione all'INPDAP.

 

5. Un apposito regolamento stabilisce le modalità di reclutamento del personale dirigente e non dirigente, le attribuzioni e le responsabilità.

 

6. Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto le A.T.E.R. approvano la dotazione organica del personale.

 

 

ARTICOLO 12

 

(Compensi)

 

1. Al presidente di ciascuna A.T.E.R. è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

 

2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

 

3. Al Presidente ed agli altri componenti il Collegio dei sindaci spetta un compenso annuo pari al trenta per cento di quello attribuito ai corrispondenti membri del Collegio dei revisori della Provincia in cui l' A.T.E.R. ha sede.

 

 

ARTICOLO 13

 

(Vigilanza e controlli)

 

1. Le A.T.E.R. sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, al fine di verificare l'efficienza, la produttività e il raggiungimento delle finalità istituzionali. In caso di impossibilità di funzionamento, di gravi irregolarità e di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dalla gestione dell'Azienda, accertate dall'organo di vigilanza, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione, il quale nomina un Commissario straordinario per la gestione provvisoria.

 

2. La Giunta regionale esercita il controllo sui seguenti atti:

 

a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

 

b) le modifiche statutarie;

 

c) i regolamenti di cui agli articoli 11, comma 5 e 14 comma 2.

 

3. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare la regolarità della gestione anche in relazione ad atti non soggetti a controllo. A tal fine le aziende sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti i documenti per lo svolgimento della funzione.

 

 

ARTICOLO 14

 

(Finanza e contabilità)

 

1. L'esercizio finanziario delle Aziende coincide con l'anno solare.

 

2. Le Aziende si dotano di un regolamento contabile, sulla base di uno schema tipo deliberato dalla Giunta regionale, ispirato ai principi della contabilità economico-patrimoniale e a quelli della disciplina dei contratti di evidenza pubblica.

 

 

ARTICOLO 15

 

(Fonti di finanziamento)

 

1. Le A.T.E.R. provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

 

a) i finanziamenti assegnati dalla Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;

 

b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione;

 

c) i proventi derivanti dall'attività tecnica, anche per conto di altri enti;

 

d) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

 

e) i fondi provenienti dall'assunzione di mutui o da qualsiasi altra forma di accesso al credito;

 

f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;

 

g) tutte le ulteriori entrate derivanti dall'attività imprenditoriale.

 

2. Le A.T.E.R. trasmettono  annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti con riferimento alle fonti di finanziamento utilizzate.

 

 

ARTICOLO 16

 

(Osservatorio  della condizione abitativa)

 

1. La Direzione regionale alle Politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, assicura la funzione di Osservatorio della condizione abitativa, con il compito di monitorare:

 

a) il livello del fabbisogno abitativo, anche in relazione alla popolazione regionale, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie sociali più deboli, quali anziani, portatori di handicap e immigrati;

 

b) l'utenza del patrimonio abitativo pubblico od assistito da contributi pubblici;

 

c) la consistenza del patrimonio abitativo pubblico ed il suo grado di efficienza;

 

d) la redditività di tale patrimonio;

 

e) l'efficacia delle iniziative intraprese, utilizzando tutte le opportunità offerte dalla vigente normativa;

 

f) l'andamento del mercato immobiliare, attivando collaborazioni con le associazioni degli operatori.

 

2. La struttura con compiti di Osservatorio regionale si raccorda con l'Osservatorio nazionale, fornendo a questo i dati di sintesi della situazione in Umbria e fruendo degli analoghi dati regionali e/o nazionali per operare raffronti ed elaborazioni statistiche.

 

3. Le A.T.E.R., concorrono secondo le direttive della Giunta regionale, alla formazione e implementazione dell'Osservatorio della condizione abitativa, fornendo i dati riguardanti il patrimonio immobiliare, l'utenza nonché i relativi aspetti finanziari.

 

4. Le A.T.E.R. possono accedere alla banca dati dell'Osservatorio, al fine di acquisire informazioni di carattere generale che hanno interesse per l'attività dell'Azienda.

 

 

ARTICOLO 17

 

(Norma finanziaria)

 

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, l'entità della spesa è determinata per gli anni 2002 e successivi con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

 

ARTICOLO 18

 

(Abrogazioni)

 

1. Sono abrogate le leggi regionali 2 maggio 1983, n. 12, 6 luglio 1984, n. 31 e 22 aprile 1997, n. 16.

 

2. Le norme regionali che menzionano gli I.E.R.P. vanno riferite alle A.T.E.R..

 

 

 

ARTICOLO 19

 

(Norme transitorie)

 

1. Le norme abrogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 continuano ad applicarsi fino alla costituzione del primo Consiglio di amministrazione delle A.T.E.R..

 

2. Fino alla data di cui al comma 1 gli I.E.R.P. sono amministrati dai Commissari straordinari nominati con D.P.G.R. n. 92 dell'8 maggio 2001.

 

 

ARTICOLO 20

 

(Successione)

 

1. Le A.T.E.R. subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli I.E.R.P. e nella titolarità del rispettivo patrimonio.

 

2. I Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 19 curano anche le operazioni preordinate al trasferimento dei rapporti attivi e passivi e del patrimonio degli I.E.R.P. alle A.T.E.R..

 

3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di costituzione del primo Consiglio di amministrazione delle A.T.E.R. sono portati a compimento dalle Aziende stesse.

 

 

ARTICOLO 21

 

(Norma di prima applicazione)

 

1. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli di amministrazione delle A.T.E.R. adottano gli Statuti entro sessanta giorni dalla loro nomina e approvano la dotazione organica del personale entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto da parte della Giunta regionale.